(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 422)
                 Art. 422. (Art. 78 del Testo Unico) 
          PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE CISTEINE DESTINATE 
        AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DI QUALSIASI CLASSE 

 
  Le seguenti prescrizioni si applicano alle  cisterne  destinato  al
trasporto di materie di qualsiasi classe: 
    a) i materiali di cui  sono  costituite  le  cisterne  e  i  loro
dispositivi di chiusura non devono essere  attaccati  dal  contenuto,
ne' provocare le decomposizione  di  questo  ne'  produrre  con  esso
combinazioni nocive o pericolose; 
    b) le cisterne dei veicoli-cisterna  devono  essere  fissate  sul
telaio in modo da non potersi spostare rispetto ad  esso  neanche  se
ricevono un otto violento. 
  Le cisterne amovibili devono essere fissate al veicolo in modo tale
da non potersi  spostare  rispetto  ad  esso  durante  il  trasporto,
neanche se subiscono un urto violento. 
  I grandi containers-cisterna devono essere fissati sul veicolo  che
li trasporta  in  modo  tale  da  non  potersi  spostare  durante  il
trasporto, neanche se subiscono un urto violento; 
    c) le cisterne, inclusi i loro dispositivi di chiusura, devono in
tutte le loro parti  essere  robuste  e  ben  costruire  in  modo  da
escludere qualsiasi cedimento durante il trasporto e  devono  offrire
ogni  garanzia  di  poter  soddisfare  alle  esigenze   normali   del
trasporto, tenuto conto delle  pressioni  che  eventualmente  possano
svilupparsi all'interno di esse; 
    d) allorche' si procede al riempimento  delle  cisterne,  occorre
lasciare un certo spazio libero, tenendo conto della  differenza  tra
la  temperatura  delle  materie  al  momento  del  riempimento  e  la
temperatura ambiente che puo' essere raggiunta durante il  trasporto.
Lo spazio libero deve essere dato che, tenuto conto delle  variazioni
di volume dei prodotti trasportati e degli  spostamenti  dovuti  alle
scosse, qualora non siano ammortizzati mediante  dispositivi  idonei,
non vi sia pericolo: 
      - che le materie trasportate trabocchino, nel caso di  cisterne
in comunicazione permanente con l'esterno, o  munite  di  dispositivi
che permettano di ovviare alle sovrapressioni; 
      - che sia compromessa la tenuta stagna delle cisterne  a  causa
dell'aumento della pressione interna,  tenuto  conto  della  presenza
dell'aria,  nei  casi  in  cui  le  cisterne,  non   abbiano   alcuna
possibilita' di comunicazione con l'atmosfera durante il trasporto; 
    e) la chiusura delle cisterne deve essere resa stagna mediante un
sistema che offra garanzie sufficienti. 
  I rubinetti e i  dispositivi  di  chiusura  delle  cisterne  devono
essere convenientemente protetti contro gli urti. 
  Gli otturatori centrali di svuotamento o i dispositivi di  chiusura
non devono essere manovrabili da persone non qualificate; 
    f) gli eventuali  dispositivi  contro  le  sovrapressioni  devono
essere di tipo tale da non rischiare in caso urti,  di  dar  luogo  a
proiezione di liquido; 
    g) i dispositivi di riempimento o di  svuotamento  devono  essere
tali da evitare durante le operazioni di riempimento o di svuotamento
ogni  spandimento   sul   suolo   ed   ogni   diffusione   pericolosa
nell'atmosfera dei prodotti travasati; 
    h) ogni cisterna o scompartimento di cisterna deve  avere  almeno
una  apertura  che  ne  permetta  l'esame  e   la   pulizia.   Questa
disposizione non e' obbligatoria per le cisterne  calori  fugate  che
trasportino gas liquefatti a bassa temperatura. 
  Se la cisterna e' munita di frangiflutti ognuno di essi  comportare
un passo d'uomo.