Art. 660. Il conto giudiziale di ciascun tesoriere deve dimostrare: nell'entrata: a) il debito del tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente; b) le somme ricevute sia per versamenti fatti dagli agenti della riscossione o da debitori diretti, sia per buoni e vaglia del tesoro, sia per valori ricevuti a titolo di somministrazione di fondi o per qualsiasi altra causa; nell'uscita: c) il credito, ove ve ne sia, del tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente; d) le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarita', da quietanze di fondi somministrati e da altri documenti ed ordini regolari e definitivi; e) la differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, secondo casi, a debito o a credito dell'esercizio successivo. Al detto conto dovra' essere unito il conto a parte di carico e discarico, che deve pur rendere ciascun tesoriere, di tutti i bollettari ricevuti e di quelli consumati pel rilascio delle quietanze e dei vaglia del tesoro. Questo conto, quanto al carico, deve concordare coll'uscita del conto che deve rendere l'economo dell'Intendenza pei libri bollettari secondo il precedente articolo 653.