Art. 661. Il conto giudiziale di ogni tesoriere deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti: per l'entrata: nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa; nelle matrici dei vaglia del tesoro; per l'uscita: nelle dichiarazioni di regolarita' dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute da altri tesorieri pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che dei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore; salvo sempre per questo ultimo caso il giudizio definitivo della Corte dei conti sulla responsabilita' del tesoriere.