Art. 662. Le Intendenze di finanza, ricevuti i conti giudiziali dai tesorieri a senso del precedente articolo 659, li verificano in confronto agli elementi ed alle scritture esistenti nelle proprie Ragionerie, ed appostavi, ove nulla abbiano da osservare, la loro certificazione di conformita', li trasmettono alla Direzione generale del tesoro. Questa a sua volta, riveduto il conto del tesoriere centrale presentato ad essa direttamente, e verificati quelli dei tesorieri provinciali trasmessile dalle Intendenze di finanza, appone su l'uno e sugli altri la dichiarazione di essere regolari e conformi alle proprie scritture, e ne fa la trasmissione alla Corte dei conti pel relativo giudizio.