(Regolamento-art. 662)
 
                              Art. 662. 
 
  Le Intendenze di finanza, ricevuti i conti giudiziali dai tesorieri
a senso del precedente articolo 659, li verificano in confronto  agli
elementi ed alle scritture esistenti  nelle  proprie  Ragionerie,  ed
appostavi, ove nulla abbiano da osservare, la loro certificazione  di
conformita', li trasmettono alla Direzione generale del tesoro. 
 
  Questa a sua  volta,  riveduto  il  conto  del  tesoriere  centrale
presentato ad essa direttamente, e verificati  quelli  dei  tesorieri
provinciali trasmessile dalle Intendenze di finanza, appone su  l'uno
e sugli altri la dichiarazione di essere  regolari  e  conformi  alle
proprie scritture, e ne fa la trasmissione alla Corte dei  conti  pel
relativo giudizio.