ART. 364
Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni
strumentali
(articolo 1, commi 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo
periodo, 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180 per cento per gli
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per
cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti
oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione
agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al
30 settembre 2028.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di
liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresi',
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al
beneficio, la spettanza e' comunque subordinata al rispetto delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta per gli
investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati E ed F annessi al
presente testo unico, interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa
finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia
prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di
energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11
4. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 l'impresa trasmette,
in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei
servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli
standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti
gli investimenti agevolabili.
5. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con ulteriori
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano
a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le
medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di
innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi
ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si
applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
6. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
costo di cui al comma 1 si verifica il realizzo a titolo oneroso del
bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e' destinato a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo
stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del
beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello
stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene
originario con un bene materiale strumentale nuovo avente
caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il
costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al
costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo
investimento.
7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 10, con particolare riguardo alla procedura di accesso al
beneficio, nonche' al contenuto, alle modalita' e ai termini di
trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e
dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la
spettanza del beneficio.
8. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza tener conto delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 10.
9. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso
e controllo dell'agevolazione, nonche' allo sviluppo della
piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle
esigenze di monitoraggio di cui al comma 10.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del
made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai
commi da 1 a 9 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di
scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti
rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi
scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dell'articolo 17,
commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.