(Testo unico imposte sui redditi-art. 364)
                              ART. 364 
Maggiorazione  dell'ammortamento  per  gli   investimenti   in   beni
                             strumentali 
(articolo 1, commi 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo
            periodo, 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) 
 
1. Ai fini delle imposte sui redditi,  per  i  soggetti  titolari  di
reddito d'impresa che effettuano  investimenti  in  beni  strumentali
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello  Stato,
il relativo costo di acquisizione,  con  esclusivo  riferimento  alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione
finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180  per  cento  per  gli
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella  misura  del  100  per
cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di  euro  e  fino  a  10
milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli  investimenti
oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni  di  euro  in  relazione
agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al
30 settembre 2028. 
2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di
liquidazione    volontaria,    fallimento,    liquidazione     coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita'  aziendale  o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  dal  codice  della  crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un  procedimento
per la dichiarazione di  una  di  tali  situazioni.  Sono,  altresi',
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse  al
beneficio, la spettanza e' comunque  subordinata  al  rispetto  delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi  di  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
3. La maggiorazione di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuta  per  gli
investimenti in: 
a)  beni  materiali  e  immateriali   strumentali   nuovi   compresi,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati E ed F annessi al
presente testo unico, interconnessi al sistema aziendale di  gestione
della produzione o alla rete di fornitura; 
b)  beni  materiali   nuovi   strumentali   all'esercizio   d'impresa
finalizzati  all'autoproduzione  di  energia  da  fonti   rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, compresi gli impianti per  lo  stoccaggio  dell'energia
prodotta. Con riferimento  all'autoproduzione  e  all'autoconsumo  di
energia da fonte solare, sono considerati agevolabili  esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere  b)  e  c),  del  decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 
4. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 l'impresa  trasmette,
in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore  dei
servizi  energetici  -  GSE  S.p.A.  (GSE),  sulla  base  di  modelli
standardizzati, apposite comunicazioni e  certificazioni  concernenti
gli investimenti agevolabili. 
5. Il beneficio di  cui  al  comma  1  e'  cumulabile  con  ulteriori
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che  abbiano
a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le
medesime quote di costo dei  singoli  investimenti  del  progetto  di
innovazione e non  porti  al  superamento  del  costo  sostenuto.  La
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre  sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti  per  i  medesimi  costi
ammissibili. La maggiorazione del costo di cui  al  comma  1  non  si
applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
6. Se nel corso del periodo  di  fruizione  della  maggiorazione  del
costo di cui al comma 1 si verifica il realizzo a titolo oneroso  del
bene oggetto dell'agevolazione ovvero  se  il  bene  e'  destinato  a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se  appartenenti  allo
stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote  del
beneficio, come originariamente determinate, a condizione che,  nello
stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il  bene
originario  con  un   bene   materiale   strumentale   nuovo   avente
caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il
costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore  al
costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del  nuovo
investimento. 
7. Con decreto del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui  ai  commi
da 1 a 10, con particolare riguardo  alla  procedura  di  accesso  al
beneficio, nonche' al contenuto,  alle  modalita'  e  ai  termini  di
trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle  certificazioni  e
dell'eventuale  ulteriore  documentazione  atta   a   dimostrare   la
spettanza del beneficio. 
8. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2026  e'  effettuata  senza  tener  conto  delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 10. 
9. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero  delle
imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso
e  controllo   dell'agevolazione,   nonche'   allo   sviluppo   della
piattaforma informatica di cui  al  comma  4,  anche  al  fine  delle
esigenze di monitoraggio di cui al comma 10. 
10. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  delle
informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy, provvede al monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dai
commi da 1 a 9  al  fine  di  prevenire  l'eventuale  verificarsi  di
scostamenti  dell'andamento  degli  oneri  dallo   stesso   derivanti
rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di  verificarsi
scostamenti   dagli   effetti   finanziari   attesi,   il    Ministro
dell'economia e delle finanze provvede  ai  sensi  dell'articolo  17,
commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.