Art. 582. (Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle). Se il coniuge concorre con figli naturali, gli e' devoluto in proprieta' il terzo dell'eredita'. Al coniuge e' devoluta meta' dell'eredita', se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso l'altra meta' e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredita'.