(CODICE CIVILE-art. 582)
                              Art. 582. 
 
(Concorso del  coniuge  con  figli  naturali,  ascendenti  legittimi,
                        fratelli e sorelle). 
 
  Se il coniuge concorre con  figli  naturali,  gli  e'  devoluto  in
proprieta' il terzo dell'eredita'. 
 
  Al coniuge e' devoluta meta' dell'eredita', se  egli  concorre  con
ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, anche se  unilaterali,
ovvero con gli uni e con gli  altri.  In  quest'ultimo  caso  l'altra
meta' e' devoluta  agli  ascendenti,  ai  fratelli  e  alle  sorelle,
secondo le disposizioni  dell'art.  571,  salvo  in  ogni  caso  agli
ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredita'.