(CODICE CIVILE-art. 584)
                              Art. 584. 
 
                 (Successione del coniuge putativo). 
 
  Quando il matrimonio e' stato dichiarato nullo dopo la morte di uno
dei coniugi, al coniuge superstite di  buona  fede  spetta  la  quota
attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. 
 
  Egli e' pero' escluso dalla successione, quando  la  persona  della
cui eredita' si tratta e' legata  da  valido  matrimonio  al  momento
della morte.