Art. 210. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese  di  assicurazione,
che hanno sede legale nel territorio della  Repubblica  e  che  siano
controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in
un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato  terzo  o
in un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 217. 
  2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese  di  assicurazione,
che hanno sede legale nel territorio della  Repubblica  e  che  siano
controllate  da  un'impresa  di   partecipazione   assicurativa,   da
un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato  terzo  o
da un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 218. 
  3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie,  che  sono
istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione
che  hanno  sede  legale  in  uno  Stato  terzo,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 218,  salvo  che  le  medesime  sedi
siano  gia'  soggette  alla  vigilanza  complessiva  di  solvibilita'
esercitata dall'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro.