Art. 211. 
 
                 Area della vigilanza supplementare 
 
  1.   Sono   incluse   nell'area   della   vigilanza   supplementare
sull'impresa di assicurazione: 
    a)  le  imprese  controllate  o   partecipate   dall'impresa   di
assicurazione di cui all'articolo 210; 
    b)  le  imprese  controllanti  o  partecipanti  nell'impresa   di
assicurazione di cui all'articolo 210; 
    c)  le  imprese   controllate   o   partecipate   da   un'impresa
controllante o partecipante in un'impresa  di  assicurazione  di  cui
all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a
direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 
  2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante
la societa' che esercita il  controllo  ai  sensi  dell'articolo  72,
commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante  si  intende
la societa' che detiene, direttamente o indirettamente,  diritti  nel
capitale di un'altra societa', i quali realizzano una  situazione  di
legame  durevole  con  la  societa'  partecipata  o  che   consentono
l'esercizio di un'influenza notevole in virtu' di particolari vincoli
contrattuali. E' altresi' impresa partecipante  l'impresa  legata  ad
un'altra impresa quando sono sottoposte  ad  una  direzione  unitaria
ovvero quando gli organi di amministrazione,  direzione  e  controllo
sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E'  in  ogni  caso
considerata partecipazione il possesso di almeno il venti  per  cento
del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle
imprese di cui all'articolo 210, comma 3,  per  l'individuazione  dei
rapporti di controllo e di  partecipazione  si  fa  riferimento  allo
stato patrimoniale  della  sede  secondaria  redatto  secondo  quanto
previsto dal titolo VIII. 
  3. L'ISVAP puo', in casi  eccezionali,  escludere  dall'area  della
vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno  sede
legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli  giuridici  al
trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti  previsti
dal provvedimento di cui all'articolo 219. 
  4. L'ISVAP puo', con prudente  apprezzamento,  escludere  dall'area
della vigilanza supplementare un'impresa di cui al  comma  1,  quando
l'impresa presenta un  interesse  trascurabile  rispetto  allo  scopo
della  vigilanza  supplementare  oppure  quando  e'   inopportuno   o
fuorviante considerare la  situazione  finanziaria  di  tale  impresa
rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.