Art. 396
                         Cose deteriorabili

1.  Se  vi  e'  pericolo  che  le  cose precettate si deteriorano, il
detentore   ne   da'   avviso,   anche   telegrafico,   all'autorita'
precettante;  se  entro  tre  giorni  dall'avviso  non e' ordinata la
requisizione,  il  detentore  riacquista la disponibilita' delle cose
precettate.