Art. 397
                 Effetti dell'ordine di requisizione

1. L'amministrazione acquista la proprieta' della cosa requisita o il
diritto  a  farne  uso dal momento della notificazione dell'ordine di
requisizione.
2.  Qualsiasi  contestazione,  anche  in  sede  giurisdizionale,  non
sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.
3.  Il  detentore, sotto la sua personale responsabilita', custodisce
le cose requisite sino alla consegna.
4.  La  requisizione  e'  effettuata  nei confronti del detentore del
bene,  senza  alcuna  responsabilita'  dell'amministrazione verso gli
aventi  diritto  sul  bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la
sua  responsabilita', e' tenuto a dare a essi immediata comunicazione
dell'ordine di requisizione ricevuto.