Art. 541 
 
                  Sistema di contabilita' analitica 
 
1. La valutazione economica dei servizi e  delle  attivita'  prodotti
dagli organismi e dagli enti di cui all'articolo  446,  comma  2,  e'
effettuata, in applicazione  della  normativa  vigente,  mediante  un
sistema di contabilita' economica in armonia con il disposto  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  che
collega,  in  maniera  analitica,  i  costi  delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti. 
2. Procedure operative della contabilita'  analitica  possono  essere
disciplinate nelle istruzioni di cui al comma 4 dell'articolo 446. 
 
 
          Note all'art. 541: 
          - Il testo  dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,   n.   279   (Individuazione   delle   unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema  di  tesoreria   unica   e   ristrutturazione   del
          rendiconto   generale   dello   Stato),   pubblicato    nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto
          1997, n. 195, e' il seguente: 
          «Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la valutazione
          economica  dei  servizi  e  delle  attivita'  prodotti,  le
          pubbliche amministrazioni adottano, anche  in  applicazione
          dell'articolo 64 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n.  29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e
          dell'articolo 25 della legge 5 agosto  1978,  n.  468  ,  e
          successive modificazioni  e  integrazioni,  un  sistema  di
          contabilita' economica fondato  su  rilevazioni  analitiche
          per  centri  di  costo.  Esso  collega  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  impiegate  con   i   risultati
          conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
          scopo  di  realizzare  il  monitoraggio  dei   costi,   dei
          rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
          amministrazioni. Queste ultime provvedono alle  rilevazioni
          analitiche riguardanti le attivita' di  propria  competenza
          secondo i criteri e le  metodologie  unitari  previsti  dal
          sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
          supporto al controllo interno,  assicurando  l'integrazione
          dei sistemi informativi e  il  costante  aggiornamento  dei
          dati. 
          2. Le  componenti  del  sistema  pubblico  di  contabilita'
          economica per centri di costo sono: il piano dei  conti;  i
          centri di costo e i servizi erogati. 
          3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al
          presente decreto legislativo, costituisce lo strumento  per
          la rilevazione economica dei costi necessario al  controllo
          di gestione. 
          4. I centri di costo sono individuati in  coerenza  con  il
          sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione,
          ne  rilevano   i   risultati   economici   e   ne   seguono
          l'evoluzione,  anche  in  relazione  ai  provvedimenti   di
          riorganizzazione. 
          5. I servizi esprimono le  funzioni  elementari,  finali  e
          strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo  per
          il raggiungimento degli  scopi  dell'amministrazione.  Essi
          sono aggregati nelle funzioni-obiettivo  che  esprimono  le
          missioni   istituzionali   di   ciascuna    amministrazione
          interessata. In base alla definizione dei servizi finali  e
          strumentali  evidenziati   nelle   rilevazioni   analitiche
          elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
          idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di
          efficacia e di economicita' del risultato  della  gestione,
          anche ai fini delle valutazioni di competenza del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978,  n.
          468 , aggiunto dall'articolo 3,  comma  1,  della  legge  3
          aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche
          provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 
          6.  Il  Ministro  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  con   proprio   decreto,   puo'
          apportare integrazioni e modifiche alla tabella di  cui  al
          comma 3».