Art. 303.
(Impiego del personale   dell'amministrazione   centrale   presso   i
                provveditorati alle opere pubbliche)

  Il  personale  appartenente  ai ruoli dell'amministrazione centrale
puo'  essere  utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere
pubbliche,  per  le  esigenze dei predetti uffici, con il trattamento
previsto  dal  decreto  legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.
320, e successive modificazioni.