Art. 148. 
 
  E'  fatto  obbligo  di  armare  o   rivestire   tempestivamente   e
solidamente le vie sotterranee, i cantieri ed ogni altro scavo quando
la natura delle rocce lo richieda. 
  Le caratteristiche degli eventuali sostegni e rivestimenti speciali
adottati devono essere comunicate al Distretto minerario. 
  Nelle miniere di carbone, l'armatura  dei  cantieri  nei  quali  ha
inizio la coltivazione per lunghi fronti deve essere convenientemente
rinforzata per adeguarla alle spinte supplementari che vi si  possono
verificare, adottando pile un legname, longarine in  ferro  ed  altri
mezzi di analoga efficacia.