Art. 149. 
 
  L'armatura e il rivestimento dei pozzi in esercizio debbono  essere
sottoposti  a  verifica  almeno  ogni  mese  da  parte  di  personale
appositamente incaricato. 
  Nei pozzi dove ha luogo la circolazione del personale, la  verifica
e' fatta almeno ogni quindici giorni ed  i  risultati  devono  essere
registrati.