Art. 150. 
 
  Gli organi di sostegno di ancoraggio  dei  trasportatori  meccanici
devono essere indipendenti dai preesistenti sostegni del  cantiere  o
della via a meno che questa ultima sia solidamente  murata  o  che  i
sostegni  sia  no  stati  gia  proporzionati  tenendo   conto   delle
sollecitazioni causate dai trasportatori.