Art. 530. 
                       Sentenza di assoluzione 
  1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha  commesso,  se
il fatto non costituisce reato o non e'  previsto  dalla  legge  come
reato ovvero se il reato e' stato commesso da persona non  imputabile
o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. 
  2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca,
e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste,
che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato  o  che
il reato e' stato commesso da persona imputabile. 
  3. Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in presenza  di
una causa  di  giustificazione  o  di  una  causa  personale  di  non
punibilita' ovvero vi  e'  dubbio  sull'esistenza  delle  stesse,  il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. 
  4. Con la sentenza di assoluzione  il  giudice  applica,  nei  casi
previsti dalla legge, le misure di sicurezza.