Art. 530.
Sentenza di assoluzione
1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se
il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come
reato ovvero se il reato e' stato commesso da persona non imputabile
o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca,
e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste,
che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che
il reato e' stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in presenza di
una causa di giustificazione o di una causa personale di non
punibilita' ovvero vi e' dubbio sull'esistenza delle stesse, il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi
previsti dalla legge, le misure di sicurezza.