Art. 353. 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352  possono
essere aperti al pubblico e gestiti soltanto  da  cittadini  italiani
che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano  in  possesso
dei necessari requisiti professionali  e  morali.  A  tal  fine  sono
equiparati ai cittadini dello Stato  gli  italiani  non  appartenenti
alla Repubblica. 
  2. La stessa facolta' di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuta  alle
persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati
per le persone fisiche devono  essere  posseduti  dal  rappresentante
legale dell'ente. 
  3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto  concerne  l'
apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei  cittadini  ed
enti degli Stati membri dell'Unione Europea. 
  4. Non sono considerati stranieri agli effetti di  quanto  previsto
dall'articolo 366 e sono quindi  sottoposti  all'esclusiva  vigilanza
del Ministero della pubblica  istruzione,  in  conformita'  a  quanto
previsto nel presente titolo, le scuole,  i  corsi  e  gli  organismi
culturali mantenuti da  enti  religiosi  stranieri  dipendenti  dalla
Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica in Italia. 
  5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3  e  4  l'apertura  e  il
funzionamento  di  scuole  e  corsi  gestiti  da  cittadini  ed  enti
stranieri sono disciplinati dall'articolo 366.