Art. 354. Chiusura dell'istituzione scolastica 1. Il dirigente generale competente puo' disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. 2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorita' ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma 1.