Art. 356. Pareggiamento 1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 7 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222. 2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell'articolo 355, si richiede: a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali; b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell' articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti. 3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'articolo 355, comma 3.
Note all'art. 356: - Il testo dell'art. 7 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranese dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e' il seguente: "Art. 7. - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'. 2. Ferma restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorita' ecclesiastica o con il suo assenso, continuera' a riconoscere la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalita' di religione o di culto. Analogamente si procedera' per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime. 4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente. 5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici e' soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero' soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. 6. All'atto della firma del presente accordo, le parti istituiscono una commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario". - La legge n. 222/1985 reca (Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi). - Il testo dell'articolo unico, lettera b), del R.D. n. 1118/1935 (Nuove norme per la nomina dei professori di ruolo nelle Scuole medie pareggiate) e' il seguente: "Articolo unico. - La nomina, il licenziamento e le promozioni degli insegnanti delle scuole pareggiate d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica hanno luogo secondo le modalita' in vigore per le corrispondenti scuole medie governative. L'ente che mantiene la scuola media pareggiata puo', inoltre, provvedere alla nomina degli insegnanti, oltre che per concorso, anche in uno dei modi seguenti: (Omissis). b) chiamando a coprire la cattedra vacante un professore che occupi una corrispondente cattedra di ruolo in scuole medie regie o pareggiate, o una cattedra affine, dalla quale, secondo le norme in vigore per le scuole medie governative, sia ammesso il passaggio a una cattedra corrispondente a quella vacante nella scuola pareggiata, e subordinatamente al nulla osta del Ministero dell'educazione nazionale, nei casi in cui per il passaggio stesso sia richiesto, in base alle predette norme, uno speciale accertamento della idoneita' didattica del professore ad occupare la nuova cattedra".