Art. 357. 
      Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento 
 
  1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento  sono  disposti  con
decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di
apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle
condizioni prescritte. 
  2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale  decorrono  a  tutti
gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a  quello  in
cui e' stato concesso il beneficio. 
  3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale  decorrono  a  tutti
gli effetti dall'anno  scolastico  in  cui  e'  emanato  il  relativo
decreto, quando si tratti di una scuola  aperta  in  sostituzione  di
altra di tipo diverso, gia'  legalmente  riconosciuta  o  pareggiata,
purche' la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che
sostituisce e funzioni nella stessa sede.