Art. 359. 
                     Provvedimenti sanzionatori 
 
  1. Il dirigente generale  competente,  con  provvedimento  motivato
dispone,  a  seconda  dei  casi,  la  sospensione  o  la  revoca  del
pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della  scuola
pareggiata o riconosciuta, quando da questa non  siano  osservate  le
disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia  stata
accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni  stabilite
per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di
ordine morale e didattico. 
  2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
sono determinati la  durata  e  gli  effetti  della  sospensione  del
pareggiamento o del riconoscimento legale. 
  3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli studi o  dal  Ministero
della pubblica  istruzione  accertano  che  nelle  scuole  legalmente
riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni
stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento  legale  e  per  il
pareggiamento.