Art. 360. 
        Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate 
 
  1. L'ufficio di preside in  una  scuola  secondaria  pareggiata  e'
conferito mediante concorso per titoli fra i docenti  ordinari  della
stessa scuola forniti di  laurea  ed  aventi  almeno  sette  anni  di
servizio di ruolo in scuole statali o  pareggiate.  Nei  primi  sette
anni successivi al pareggiamento l'ufficio  direttivo  e'  conferito,
anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della  scuola
fornito di laurea. L'ufficio di preside puo' essere  conferito  senza
concorso a chi occupi lo stesso ufficio in  altra  scuola  pareggiata
dello stesso tipo e grado. 
  2. La nomina, il licenziamento e la progressione  di  carriera  dei
docenti delle scuole secondarie pareggiate  hanno  luogo  secondo  le
norme  in  vigore  per  i  corrispondenti  istituti   di   istruzione
secondaria statali. 
  3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata
dello  stesso  tipo  e  grado  per  chiamata,  conservano  i  diritti
acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una
cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione,  col
servizio statale,  quello  prestato  alla  dipendenza  dell'ente  che
mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa  della  pensione
sara' ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in  conformita'  delle
norme vigenti. 
  4. Le  condizioni  per  il  trasferimento  nei  ruoli  statali  del
personale direttivo e docente delle  scuole  pareggiate  in  caso  di
statizzazione  sono  determinate  con  regolamento  ministeriale   da
adottare su  proposta  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  di
concerto con il Ministro del tesoro, secondo le modalita' di cui all'
articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i  docenti  di
ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre
statali per le quali posseggano il  legale  titolo  di  abilitazione,
qualunque sia la loro eta'. 
  6. Ai docenti di scuole  secondarie  pareggiate  che  passino,  per
effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello  Stato,
sono applicabili, per quanto si riferisce al  periodo  di  prova,  le
norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e  ai  presidi
e' riconosciuto utile, agli effetti della progressione  di  carriera,
il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. 
  7. Ai presidi e ai docenti delle scuole  secondarie  pareggiate  si
applicano, in materia di  disciplina,  le  disposizioni  relative  al
corrispondente personale delle scuole statali. 
 
          Nota all'art. 360:
             -  Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
          all'art.  27.