Art. 361. Norme sugli esami di maturita' e su altri esami e scrutini 1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturita'. 2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di maturita' sostengono gli esami negli istituti stessi. 3. Salvo il disposto dell'articolo 362, tutti gli altri candidati sostengono gli esami esclusivamente presso gli istituti statali, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A tal fine, non piu' tardi del 1 marzo, essi debbono presentare all' istituto statale la relativa domanda e il certificato di residenza, con facolta' di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero all' istituto, se questo e' autonomo nel funzionamento amministrativo. Il provveditore agli studi puo' assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentato domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale. 4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneita' ed agli esami integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l'opportunita', puo' nominare il commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennita' ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole.