Art. 363. 
                           Licei linguistici 
 
    



1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento 
  legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici: 
      a) Civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di 
  Milano; 
      b) Civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" gia' 
  "Regina Margherita" di Genova; 
      c) Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano; 
      d) Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di 
  Venezia-Mestre; 
      e) Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina 
  d'Ampezzo. 
    2. Il corso di studi dei licei linguistici e' di durata 
  quinquennale. I programmi sono approvati con decreto  del  Ministro
  della pubblica istruzione. 
    3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza 
  linguistica.  Gli  esami  di  licenza  hanno   luogo   davanti   ad
  un'apposita commissione giudicatrice, costituita in  analogia  alle
  norme che regolano gli esami di maturita' a conclusione degli studi
  nelle scuole secondarie superiori. 
    4. La licenza linguistica e' titolo d'istruzione secondaria 
  superiore e da' accesso alle facolta' universitarie.