Art. 365. Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari 1. Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare lo svolgimento, presso enti con personalita' giuridica che ritenga idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari. 2. Il Ministero puo' concorrere alle spese dei corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio. 3. Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi e' richiesto rispettivamente il titolo legale di abilitazione all' insegnamento nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore degli enti autorizzati a tenere i corsi non potranno per ciascun corso superare la somma che e' determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro del tesoro. Nessun altro pagamento per nessun titolo puo' essere chiesto ai frequentanti il corso. 4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. 5. Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita all'insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari in cui si sperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.