(Codice Penale-art. 674)
                              Art. 674. 
 
                     (Getto pericoloso di cose) 
 
  Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito  o  in  un
luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a  offendere  o
imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla
legge, provoca emissioni  di  gas,  di  vapori  o  di  fumo,  atti  a
cagionare tali effetti, e' punito con l'arresto fino a un mese o  con
l'ammenda fino a lire duemila.