Art. 700.
(Aerodromi aperti al traffico civile).
Sono aperti al traffico aereo civile:
a) gli aeroporti e i campi di volo civili istituiti dallo Stato e
adibiti permanentemente al servizio della navigazione aerea;
b) gli aeroporti e i campi di volo militari designati dal ministro
per l'aeronautica.