(Codice della navigazione-art. 700)
                              Art. 700. 
               (Aerodromi aperti al traffico civile). 
 
  Sono aperti al traffico aereo civile: 
  a) gli aeroporti e i campi di volo civili istituiti dallo  Stato  e
adibiti permanentemente al servizio della navigazione aerea; 
  b) gli aeroporti e i campi di volo militari designati dal  ministro
per l'aeronautica.