(Codice della navigazione-art. 701)
                              Art. 701. 
                   (Uso degli aeroporti statali). 
 
  Negli aeroporti statali aperti  al  traffico  civile  possono,  nei
limiti prescritti dal regolamento, approdare, sostare e  partire  gli
aeromobili privati. 
 
  Gli aeromobili stranieri possono esservi ammessi  a  condizione  di
reciprocita',  o   quando   cio'   sia   stabilito   da   convenzioni
internazionali, salva in ogni  caso  la  facolta'  del  ministro  per
l'aeronautica di dare autorizzazioni temporanee. 
 
  I diritti per  l'uso  degli  aeroporti  statali  sono  fissati  dal
regolamento.  Tali  diritti  comprendono   il   corrispettivo   delle
prestazioni del personale, secondo le norme del regolamento medesimo.