Art. 701.
(Uso degli aeroporti statali).
Negli aeroporti statali aperti al traffico civile possono, nei
limiti prescritti dal regolamento, approdare, sostare e partire gli
aeromobili privati.
Gli aeromobili stranieri possono esservi ammessi a condizione di
reciprocita', o quando cio' sia stabilito da convenzioni
internazionali, salva in ogni caso la facolta' del ministro per
l'aeronautica di dare autorizzazioni temporanee.
I diritti per l'uso degli aeroporti statali sono fissati dal
regolamento. Tali diritti comprendono il corrispettivo delle
prestazioni del personale, secondo le norme del regolamento medesimo.