(Codice della navigazione-art. 703)
                              Art. 703. 
                  (Uso dei campi di volo statali). 
 
  L'uso dei campi di volo istituiti dallo Stato e aperti al  traffico
civile e' consentito solo agli alianti. 
 
  Gli alianti stranieri  possono  esservi  ammessi  a  condizione  di
reciprocita'.