Art. 425. (Art. 73 del Testo Unico) DISPOSIZIONI APPLICABILI Per le cisterne destinate al trasporto di gas della classe I-d, oltre quanto indicato nella presente Sezione si applicano le disposizioni del Regolamento per le prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia del gas compressi, liquefatti o disciolti, approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, e delle Norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacita' maggiore di 80 litri montati su carri ferroviari (grandi serbatoi) per trasporto di gas compressi, liquidati e disciolti approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1930. Le cisterne devono essere collaudate con le modalita' previste dal Ministero dei trasporti, che determina anche i gradi di riempimento ammissibili.