(Regolamento-art. 665)
 
                              Art. 665. 
 
  I debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla Corte  dei
conti sia nei giudizi sui conti,  sia  in  quelli  speciali  a  senso
dell'articolo 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sono riscossi  a
cura delle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente  dipendono
i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali  la  Corte  ha
pronunziato le condanne. 
 
  Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la  Corte
ha pronunziato la condanna, non sieno cessati dalle loro funzioni,  e
fatta l'ingiunzione non versino tosto le somme  da  essi  dovute,  le
Amministrazioni  centrali  possono  disporre  che  il  debito   venga
riscosso mediante alienazione della  cauzione,  o  mediante  ritenuta
sugli stipendi ed emolumenti o con ogni altro  mezzo  permesso  dalle
leggi e dai regolamenti. 
 
  Se invece i predetti funzionari ed agenti  dello  Stato  condannati
dalla Corte dei conti sieno  cessati  dalle  loro  funzioni,  ma  sia
tuttora esistente la cauzione o qualche loro  credito  per  stipendi,
aggi o emolumenti, le  Amministrazioni  centrali  dispongono  che  le
somme da essi  dovute  vengano  riscosse  alienando  la  cauzione,  o
ritenendo le rate dei crediti dei detti funzionari ed agenti. 
 
  I crediti per condanne della Corte de'conti, o le parti di essi che
non  sia  possibile  riscuotere  prontamente  colla   vendita   della
cauzione, colle ritenute e cogli altri mezzi  sovra  accennati,  sono
passati dalle Amministrazioni  centrali  a  quella  del  demanio  per
curarne la riscossione.