Art. 665. I debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla Corte dei conti sia nei giudizi sui conti, sia in quelli speciali a senso dell'articolo 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sono riscossi a cura delle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunziato le condanne. Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunziato la condanna, non sieno cessati dalle loro funzioni, e fatta l'ingiunzione non versino tosto le somme da essi dovute, le Amministrazioni centrali possono disporre che il debito venga riscosso mediante alienazione della cauzione, o mediante ritenuta sugli stipendi ed emolumenti o con ogni altro mezzo permesso dalle leggi e dai regolamenti. Se invece i predetti funzionari ed agenti dello Stato condannati dalla Corte dei conti sieno cessati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente la cauzione o qualche loro credito per stipendi, aggi o emolumenti, le Amministrazioni centrali dispongono che le somme da essi dovute vengano riscosse alienando la cauzione, o ritenendo le rate dei crediti dei detti funzionari ed agenti. I crediti per condanne della Corte de'conti, o le parti di essi che non sia possibile riscuotere prontamente colla vendita della cauzione, colle ritenute e cogli altri mezzi sovra accennati, sono passati dalle Amministrazioni centrali a quella del demanio per curarne la riscossione.