Art. 666. Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle Amministrazioni centrali a quella del demanio, per la iscrizione di essi nelle scritture demaniali e per le ulteriori operazioni occorrenti per la definizione dei crediti medesimi, sono applicabili le norme e i procedimenti stabiliti per gli altri crediti dello Stato nel Capo IV del titolo VI del presente regolamento; salvo che si tratti di annullamento degli addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, nel qual caso l'Amministrazione deve promuovere una decisione della Corte de' conti (1). --------------- (1) Massima deliberata dalla Corte dei conti. Bollettino demaniale n. 6 del 1881.