(Regolamento-art. 666)
 
                              Art. 666. 
 
  Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle Amministrazioni  centrali
a quella del demanio, per  la  iscrizione  di  essi  nelle  scritture
demaniali e per le ulteriori operazioni occorrenti per la definizione
dei crediti medesimi, sono applicabili  le  norme  e  i  procedimenti
stabiliti per gli altri crediti dello Stato nel Capo IV del titolo VI
del presente regolamento; salvo che si tratti di  annullamento  degli
addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio  delle  loro
funzioni,  nel  qual  caso  l'Amministrazione  deve  promuovere   una
decisione della Corte de' conti (1). 
 
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  (1) Massima deliberata dalla Corte dei conti. Bollettino  demaniale
n. 6 del 1881.