Art. 668. Ogni anno, dopo tre mesi dalla chiusura dello esercizio, le Amministrazioni centrali debbono trasmettere alla Corte dei conti un prospetto che dimostri distintamente le comunicazioni ricevute di condanne della Corte dei conti, quali di esse siano state riscosse, le disposizioni prese per quelle che restano a riscuotere e le partite che, essendo nelle condizioni previste dal precedente articolo 665, siano state passate all'Amministrazione centrale del demanio. Questa nel prospetto che a sua volta deve trasmettere alla Corte dei conti, dimostrera', oltre a quelle riguardanti i propri contabili, le altre partite di condanne della Corte dei conti passatele dalle Amministrazioni centrali, e indicare i provvedimenti presi per la riscossione delle medesime. La Corte dei conti, dopo accertatasi della esattezza dei prospetti suaccennati, rilascia alle Amministrazioni centrali, corrispondente dichiarazione di regolarita'.