(Regolamento-art. 668)
 
                              Art. 668. 
 
  Ogni anno,  dopo  tre  mesi  dalla  chiusura  dello  esercizio,  le
Amministrazioni centrali debbono trasmettere alla Corte dei conti  un
prospetto che dimostri distintamente  le  comunicazioni  ricevute  di
condanne della Corte dei conti, quali di esse siano  state  riscosse,
le disposizioni prese per  quelle  che  restano  a  riscuotere  e  le
partite  che,  essendo  nelle  condizioni  previste  dal   precedente
articolo 665, siano state passate  all'Amministrazione  centrale  del
demanio. 
 
  Questa nel prospetto che a sua volta deve  trasmettere  alla  Corte
dei  conti,  dimostrera',  oltre  a  quelle  riguardanti   i   propri
contabili, le  altre  partite  di  condanne  della  Corte  dei  conti
passatele dalle Amministrazioni centrali, e indicare i  provvedimenti
presi per la riscossione delle medesime. 
 
  La Corte dei conti, dopo accertatasi della esattezza dei  prospetti
suaccennati, rilascia alle Amministrazioni  centrali,  corrispondente
dichiarazione di regolarita'.