(Testo unico imposte sui redditi-art. 366)
                              ART. 366 
                           Societa' civili 
(articolo 186 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Ai fini delle imposte sui redditi  le  societa'  civili  esistenti
alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo
204, commi primo e secondo, delle disposizioni attuative  del  codice
civile e delle disposizioni transitorie approvato con  regio  decreto
30 marzo  1942,  n.  318,  sono  equiparate  alle  societa'  in  nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto  l'esercizio  di  attivita'  commerciali.  Alle  societa'
civili costituite in forma di societa' per azioni, di  cui  al  terzo
comma del predetto articolo 204, si  applicano  le  disposizioni  del
presente testo unico relative a questo tipo di societa'.