ART. 366
Societa' civili
(articolo 186 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Ai fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti
alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo
204, commi primo e secondo, delle disposizioni attuative del codice
civile e delle disposizioni transitorie approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali. Alle societa'
civili costituite in forma di societa' per azioni, di cui al terzo
comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del
presente testo unico relative a questo tipo di societa'.