ART. 367
Eredita' giacente
(articolo 187 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di
imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito
dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le
disposizioni della parte I, titolo I se il chiamato all'eredita' e'
persona fisica, o non e' noto, e secondo quelle della parte I, titolo
II, capo IV, se il chiamato e' un soggetto diverso. Dopo
l'accettazione dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a
formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di
imposta, compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si
procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I
redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredita'
e' persona fisica o non e' noto, sono in via provvisoria tassati
separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo
scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione
dell'eredita'.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito.