(Testo unico imposte sui redditi-art. 367)
                              ART. 367 
                          Eredita' giacente 
(articolo 187 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Se la giacenza  dell'eredita'  si  protrae  oltre  il  periodo  di
imposta nel corso del quale si e' aperta la successione,  il  reddito
dei cespiti ereditari e' determinato in via  provvisoria  secondo  le
disposizioni della parte I, titolo I se il chiamato  all'eredita'  e'
persona fisica, o non e' noto, e secondo quelle della parte I, titolo
II,  capo  IV,  se  il  chiamato  e'  un   soggetto   diverso.   Dopo
l'accettazione dell'eredita' il reddito di tali  cespiti  concorre  a
formare il reddito complessivo  dell'erede  per  ciascun  periodo  di
imposta, compreso quello in cui si e' aperta  la  successione,  e  si
procede  alla  liquidazione  definitiva  delle  relative  imposte.  I
redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il  chiamato  all'eredita'
e' persona fisica o non e' noto,  sono  in  via  provvisoria  tassati
separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il  primo
scaglione  di   reddito,   salvo   conguaglio   dopo   l'accettazione
dell'eredita'. 
2. Le disposizioni del  comma  1  si  applicano  anche  nei  casi  di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito.