(Testo unico imposte sui redditi-art. 368)
                              ART. 368 
                          Campione d'Italia 
(articolo 188-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 632, primo periodo, legge 27 dicembre
                            2013, n. 147) 
 
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi,
diversi da quelli  d'impresa,  delle  persone  fisiche  iscritte  nei
registri anagrafici  del  Comune  di  Campione  d'Italia,  nonche'  i
redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi  nel  Comune
di Campione d'Italia, prodotti in  franchi  svizzeri  nel  territorio
dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati  in  euro  sulla
base  del  cambio  di  cui   all'articolo   9,   comma   2,   ridotto
forfetariamente del 30 per cento. 
2. I redditi d'impresa realizzati dalle  imprese  individuali,  dalle
societa' di persone e da societa' ed enti  di  cui  all'articolo  82,
iscritti  alla  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa,  o  un'unita'
locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri
nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in  euro  sulla  base
del cambio di cui all'articolo 9, comma  2,  ridotto  forfetariamente
del 30 per cento. Nel caso in cui l'attivita' sia svolta anche al  di
fuori del territorio del Comune di Campione d'Italia, ai  fini  della
determinazione del reddito per cui  e'  possibile  beneficiare  delle
agevolazioni di cui al  primo  periodo  sussiste  l'obbligo  in  capo
all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le  spese  e
gli altri componenti negativi  relativi  a  beni  e  servizi  adibiti
promiscuamente all'esercizio  dell'attivita'  svolta  nel  Comune  di
Campione d'Italia e al di fuori di esso  concorrono  alla  formazione
del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro  importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o  compensi  e
altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il   reddito   prodotto
dall'impresa  nel  territorio  del  Comune  di  Campione  d'Italia  e
l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. 
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono  il  loro  debito
d'imposta in euro. 
4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri
anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le  persone  fisiche
aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti
nel Comune di Campione d'Italia, sono  iscritte  nell'anagrafe  degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e  residenti
nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. 
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui  al  presente
articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di  una
riduzione pari alla  percentuale  di  abbattimento  calcolata  per  i
redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi  1  e
2,  con  un  abbattimento  minimo  di  euro  26.000.  Ai  fini  della
determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel  Comune  di
Campione d'Italia si applicano le disposizioni di  cui  al  comma  2,
secondo e terzo periodo. 
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai  sensi
e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura. 
7. La percentuale di cui ai commi 1 e  2,  maggiorata  o  ridotta  in
misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra
le  due  valute,  e'  stabilita  con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, da  emanare,  su  conforme  parere  della
Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di  ciascun  anno,  e  non  puo'
comunque essere inferiore al 30 per cento.