ART. 368
Campione d'Italia
(articolo 188-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 632, primo periodo, legge 27 dicembre
2013, n. 147)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi,
diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonche' i
redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune
di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio
dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla
base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto
forfetariamente del 30 per cento.
2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle
societa' di persone e da societa' ed enti di cui all'articolo 82,
iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unita'
locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri
nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base
del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente
del 30 per cento. Nel caso in cui l'attivita' sia svolta anche al di
fuori del territorio del Comune di Campione d'Italia, ai fini della
determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare delle
agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l'obbligo in capo
all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e
gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'attivita' svolta nel Comune di
Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione
del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto
dall'impresa nel territorio del Comune di Campione d'Italia e
l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito
d'imposta in euro.
4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri
anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche
aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti
nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti
nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente
articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una
riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i
redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e
2, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della
determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel Comune di
Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2,
secondo e terzo periodo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi
e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
7. La percentuale di cui ai commi 1 e 2, maggiorata o ridotta in
misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra
le due valute, e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della
Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non puo'
comunque essere inferiore al 30 per cento.