ART. 369
Riferimenti legislativi a imposte abolite
(articolo 189 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a
determinati ammontari di reddito, assoggettati a imposte abolite dal
1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi
nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di
reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Se il riferimento e' fatto alla non assoggettabilita' all'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si
considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei
redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi
tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a
titolo di imposta, non supera euro 495,80. Quando alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui
agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a) e b), il predetto
ammontare viene elevato di euro 185,92 per ogni reddito di lavoro
dipendente considerato.
3. Se il riferimento e' fatto a un reddito complessivo netto agli
effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo non superiore a un determinato ammontare indicato nella
legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito
complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare
indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2
quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di
lavoro dipendente.
4. Se il riferimento e' fatto a un ammontare dell'imponibile
dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo
iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il
reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma
indicata dalla legge, aumentata di euro 123,95 per il contribuente,
di euro 51,65 per ciascun componente la famiglia che risulti a carico
del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e'
dovuta e di euro 185,92 per ogni reddito di lavoro dipendente.
5. Se il riferimento e' fatto alla quota esente dall'imposta
complementare progressiva sul reddito o a un suo multiplo, tale
ammontare e' determinato in euro 123,95 o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento e' fatto a una quota o a un determinato
ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta
di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie
B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati
ai sensi della parte I, titolo I, capi V e VI, diminuiti di euro
185,92, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente e
assimilati determinati ai sensi della parte I, titolo I, capo IV,
diminuiti di euro 433,82. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il
riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro
autonomo della societa' o associazione, diminuito di euro 185,92,
imputabile all'interessato.
7. Se il riferimento e' fatto alla non iscrizione nei ruoli
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si
intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di
impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a euro
185,92 ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi
diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti
della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la
concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande all'Agenzia delle entrate volte a ottenere
certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente
articolo, il richiedente deve dichiarare se e in quale misura
possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e
redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. L'Agenzia delle entrate rilascia i certificati di cui al comma 9
anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della
certificazione, resa dall'interessato a un funzionario dell'ufficio
competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti
previsti nel numero 1) della tabella A, titolo I, allegato 5 al testo
unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 174.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi' per il
rilascio di certificati concernenti la presentazione della
dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa
risultante.