(Testo unico imposte sui redditi-art. 369)
                              ART. 369 
              Riferimenti legislativi a imposte abolite 
(articolo 189 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il riferimento contenuto  nelle  norme  vigenti  a  redditi,  o  a
determinati ammontari di reddito, assoggettati a imposte abolite  dal
1°  gennaio  1974  va  inteso  come   fatto   agli   stessi   redditi
nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole  categorie  di
reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
2. Se il riferimento e' fatto alla non assoggettabilita'  all'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo, la  condizione  si
considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei
redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei  primi
tre  commi  dell'articolo  34  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o  assoggettati  a  ritenuta  a
titolo di imposta, non supera euro 495,80. Quando alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro  dipendente  di  cui
agli articoli 51 e  52,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  il  predetto
ammontare viene elevato di euro 185,92 per  ogni  reddito  di  lavoro
dipendente considerato. 
3. Se il riferimento e' fatto a un  reddito  complessivo  netto  agli
effetti   dell'imposta   complementare   progressiva   sul    reddito
complessivo non superiore a un determinato ammontare  indicato  nella
legge, la condizione  si  considera  soddisfatta  quando  il  reddito
complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito  delle
persone fisiche,  aumentato  dei  redditi  esenti  da  tale  imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non  supera  l'ammontare
indicato nella legge stessa, aumentato  come  previsto  nel  comma  2
quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi  di
lavoro dipendente. 
4.  Se  il  riferimento  e'  fatto  a  un  ammontare  dell'imponibile
dell'imposta  complementare  progressiva  sul   reddito   complessivo
iscritto a ruolo,  la  condizione  si  considera  soddisfatta  se  il
reddito complessivo, determinato ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale  imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  o
assoggettati a ritenuta a titolo di  imposta,  non  supera  la  somma
indicata dalla legge, aumentata di euro 123,95 per  il  contribuente,
di euro 51,65 per ciascun componente la famiglia che risulti a carico
del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale  l'imposta  e'
dovuta e di euro 185,92 per ogni reddito di lavoro dipendente. 
5.  Se  il  riferimento  e'  fatto  alla  quota  esente  dall'imposta
complementare progressiva sul reddito  o  a  un  suo  multiplo,  tale
ammontare e' determinato in euro 123,95 o nel rispettivo multiplo. 
6. Se il riferimento  e'  fatto  a  una  quota  o  a  un  determinato
ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta
di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le  categorie
B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa  determinati
ai sensi della parte I, titolo I, capi V  e  VI,  diminuiti  di  euro
185,92, e per la categoria C/2 ai  redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati determinati ai sensi della parte I,  titolo  I,  capo  IV,
diminuiti di euro 433,82. Nelle ipotesi  di  cui  all'articolo  5  il
riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa  o  di  lavoro
autonomo della societa' o associazione,  diminuito  di  euro  185,92,
imputabile all'interessato. 
7.  Se  il  riferimento  e'  fatto  alla  non  iscrizione  nei  ruoli
dell'imposta sui  redditi  di  ricchezza  mobile,  la  condizione  si
intende soddisfatta  se  il  contribuente  non  possiede  redditi  di
impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare  superiore  a  euro
185,92 ovvero redditi derivanti da capitali dati a  mutuo  o  redditi
diversi. 
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto  agli  effetti
della verifica dei  limiti  stabiliti  dalle  singole  leggi  per  la
concessione dei benefici medesimi. 
9.  Nelle  domande  all'Agenzia  delle  entrate  volte   a   ottenere
certificati da cui risultino  le  condizioni  previste  nel  presente
articolo, il  richiedente  deve  dichiarare  se  e  in  quale  misura
possiede redditi assoggettati  a  ritenuta  a  titolo  di  imposta  e
redditi  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
10. L'Agenzia delle entrate rilascia i certificati di cui al comma  9
anche in base  a  dichiarazione  attestante  i  fatti  oggetto  della
certificazione, resa dall'interessato a un  funzionario  dell'ufficio
competente. Alla  dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
il rilascio dei certificati  sono  in  ogni  caso  dovuti  i  diritti
previsti nel numero 1) della tabella A, titolo I, allegato 5 al testo
unico dei tributi erariali minori di cui  al  decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 174. 
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi'  per  il
rilascio  di   certificati   concernenti   la   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi  e  la  situazione  reddituale  da   essa
risultante.