(Testo unico imposte sui redditi-art. 371)
                              ART. 371 
Misure  temporanee  sulla  detrazione  per   l'adozione   di   misure
                            antisismiche 
(articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies.1,  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90; articolo 4-bis, comma 4, decreto-legge 29 marzo 2024,  n.  39,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67) 
 
1. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per
gli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera  i),  le  cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data del 6 giugno 2013
ovvero per i quali  sia  stato  rilasciato  il  titolo  edilizio,  su
edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone  1  e
2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  72
alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio  2003,  riferite  a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'  produttive,  spetta
una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino
a un ammontare complessivo delle stesse spese non  superiore  a  euro
96.000 per unita' immobiliare per  ciascun  anno.  La  detrazione  e'
ripartita in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  nell'anno  di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui  gli
interventi di cui  al  presente  comma  realizzati  in  ciascun  anno
consistano nella mera prosecuzione di  interventi  iniziati  in  anni
precedenti, ai fini  del  computo  del  limite  massimo  delle  spese
ammesse a fruire della detrazione si tiene conto  anche  delle  spese
sostenute negli stessi anni per le quali  si  e'  gia'  fruito  della
detrazione. 
2. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al  31  dicembre  2024,  le
disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  agli  edifici  ubicati
nella  zona  sismica  3  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003. 
3. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2
derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a
una classe di rischio inferiore, la  detrazione  dall'imposta  spetta
nella  misura  del  70  per  cento   della   spesa   sostenuta.   Ove
dall'intervento  derivi  il  passaggio  a  due  classi   di   rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per  cento.  Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  sono  stabilite  le  linee
guida per la classificazione di  rischio  sismico  delle  costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte  di  professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3  siano  realizzati  sulle
parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni  dall'imposta  di
cui al primo e al secondo periodo  del  medesimo  comma  3  spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85  per  cento.
Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle  spese  non
superiore a euro 96.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  unita'
immobiliari di ciascun edificio. 
5. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese  detraibili  per  la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 2,  3  e  4  rientrano
anche le spese effettuate per la classificazione e  verifica  sismica
degli immobili. 
6. Le detrazioni di cui ai commi da 1  a  5  sono  usufruibili  anche
dagli Istituti autonomi per le case  popolari,  comunque  denominati,
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'  sociali  dei  predetti
istituti,  istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono  ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing
e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero  gestiti
per conto dei  comuni,  adibiti  a  edilizia  residenziale  pubblica,
nonche' dalle cooperative di abitazione  a  proprieta'  indivisa  per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati
in godimento ai propri soci. 
7. Qualora gli interventi di cui al  comma  3  siano  realizzati  nei
comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2  e  3
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  108
dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione  di  interi
edifici,  allo  scopo  di  ridurne  il  rischio  sismico,  anche  con
variazione volumetrica rispetto  all'edificio  preesistente,  ove  le
norme urbanistiche  vigenti  consentano  tale  aumento,  eseguiti  da
imprese  di   costruzione   o   ristrutturazione   immobiliare,   che
provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta
di cui al primo e al secondo periodo del medesimo  comma  3  spettano
all'acquirente delle unita' immobiliari, rispettivamente nella misura
del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola  unita'
immobiliare,  risultante  nell'atto  pubblico  di  compravendita   e,
comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a euro 96.000  per
ciascuna unita' immobiliare. 
8. Le detrazioni di cui ai commi da 1  a  7  spettano  anche  per  le
spese, documentate sostenute negli anni  2025,  2026  e  2027,  nella
misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al
36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per
cento delle spese sostenute nell'anno 2027. La detrazione di  cui  al
primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata  al
50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e  al  36
per cento delle spese sostenute per l'anno 2027 nel caso  in  cui  le
medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprieta'
o di  un  diritto  reale  di  godimento  per  interventi  sull'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
9. Per le spese sostenute a partire dal periodo  d'imposta  in  corso
alla data del 29 maggio 2024 in relazione agli interventi di cui agli
articoli 119 e 119-ter del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
di cui ai commi da 1 a 8, la detrazione e' ripartita in  dieci  quote
annuali di pari importo.