ART. 372
Misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica
degli edifici
(articolo 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 1, comma 48, secondo e terzo periodo, legge 13 dicembre
2010, n. 220; articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater,
2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies,
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; articolo 1, comma 88, legge 28
dicembre 2015, n. 208)
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di euro 100.000, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica
U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di euro 60.000, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di euro 30.000, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle
spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria; la detrazione spettante e' ripartita in dieci quote
annuali di pari importo e si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' concessa con
le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41,
sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente
dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente
locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione
energetica", predisposto e asseverato da un professionista abilitato,
nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,
o dell'unita' immobiliare e i corrispondenti valori massimi
ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di
nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende
anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a
seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la
certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione
energetica, rientrano negli importi detraibili.
6. Ai fini di quanto disposto dai commi da 1 a 5 e dall'articolo 1,
comma 350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono dettate le
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.
8. La detrazione di cui al comma 7 si applica, nella misura del 65
per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali
di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che
interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo
condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui
all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore
massimo della detrazione di euro 60.000;
c) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di euro
100.000. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli
interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20
per cento.
9. La detrazione di cui ai commi 7 e 8 e' ridotta al 50 per cento per
le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente
articolo gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al primo
periodo. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
10. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresi'
alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di
euro 30.000.
11. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024
per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli
edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 7 spetta
nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella
misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualita' media di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.
162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono
calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio.
12. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni
previste rispettivamente dal comma 11 e dall'articolo 371, comma 4,
una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella
misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio
a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un
ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
13. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 11 e' asseverata
da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 11.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su
tali attestazioni, nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai
sensi del presente articolo, con procedure e modalita' disciplinate
con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La non
veridicita' dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio,
ferma restando la responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo, e'
autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di euro 500.000 per l'anno
2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
14. Le detrazioni di cui ai commi da 7 a 18 sono usufruibili anche
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing
e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per
interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro
proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia
residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di abitazione a
proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
15. La detrazione spettante ai sensi dei commi da 7 a 18 e' ripartita
in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
16. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del
risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi di cui ai commi 7 e 8, l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati
degli interventi al Ministero delle imprese e del made in Italy, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA
predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di
cui al comma 6, gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario
supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
17. Con uno o piu' decreti del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i requisiti
tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di
costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche' le
procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a campione, sia
documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il
rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.
L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la
normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente
ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in
essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui ai commi da 7 a 18.
18. La detrazione di cui ai commi da 7 a 18 spetta anche per le spese
documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione
delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di
interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute
negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute
nell'anno 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per
gli anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50 per cento delle spese per
gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027,
nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del
diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento per
interventi sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
19. Le detrazioni fiscali di cui ai commi da 7 a 18 si applicano
anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa
in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli
impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di
climatizzazione delle unita' abitative, volti ad aumentare la
consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a
garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali
dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura
di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione
settimanale degli impianti da remoto.