(Testo unico imposte sui redditi-art. 372)
                              ART. 372 
Misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica
                            degli edifici 
(articolo 1, commi da 344 a 349, legge  27  dicembre  2006,  n.  296;
articolo 1, comma 48, secondo e  terzo  periodo,  legge  13  dicembre
2010, n.  220;  articolo  14,  commi  1,  2,  2.1,  2-bis,  2-quater,
2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies,  3,  3-bis,  3-ter,  3-quinquies,
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; articolo  1,  comma  88,  legge  28
                       dicembre 2015, n. 208) 
 
1. Per le spese documentate, sostenute entro  il  31  dicembre  2007,
relative a  interventi  di  riqualificazione  energetica  di  edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno  di  energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore  di  almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C,  numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico  del  contribuente,  fino  a  un
valore massimo della detrazione di euro 100.000, da ripartire in  tre
quote annuali di pari importo. 
2. Per le spese documentate, sostenute entro  il  31  dicembre  2007,
relative  a  interventi  su  edifici  esistenti,  parti  di   edifici
esistenti  o  unita'  immobiliari,   riguardanti   strutture   opache
verticali, strutture  opache  orizzontali  (coperture  e  pavimenti),
finestre comprensive di infissi, spetta una  detrazione  dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per  cento  degli  importi  rimasti  a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali  di  pari  importo,  a
condizione che siano rispettati i requisiti di  trasmittanza  termica
U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre
2006, n. 296. 
3. Per le spese documentate, sostenute entro  il  31  dicembre  2007,
relative all' installazione di pannelli solari per la  produzione  di
acqua calda per usi domestici o industriali e per  la  copertura  del
fabbisogno di acqua calda in piscine,  strutture  sportive,  case  di
ricovero e  cura,  istituti  scolastici  e  universita',  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda per una quota  pari  al  55  per  cento
degli importi rimasti a carico del contribuente,  fino  a  un  valore
massimo della detrazione di euro 60.000, da ripartire  in  tre  quote
annuali di pari importo. 
4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione  invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa  a
punto  del  sistema   di   distribuzione,   spetta   una   detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento  degli  importi
rimasti a carico del contribuente, fino a  un  valore  massimo  della
detrazione di euro 30.000, da ripartire in tre quote annuali di  pari
importo. Le disposizioni del primo periodo si  applicano  anche  alle
spese per interventi di sostituzione di scaldacqua  tradizionali  con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua  calda
sanitaria; la  detrazione  spettante  e'  ripartita  in  dieci  quote
annuali di pari importo e si applicano, per  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e  all'articolo  29,  comma  6,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' concessa  con
le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio  1998,  n.  41,
sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: 
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata
da  un  tecnico  abilitato,  che  risponde  civilmente  e  penalmente
dell'asseverazione; 
b)  il   contribuente   acquisisce   la   certificazione   energetica
dell'edificio, di cui  all'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, qualora introdotta  dalla  regione  o  dall'ente
locale, ovvero, negli altri casi,  un  "attestato  di  qualificazione
energetica", predisposto e asseverato da un professionista abilitato,
nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,
o  dell'unita'  immobiliare  e  i   corrispondenti   valori   massimi
ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il  caso  specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per  un  identico  edificio  di
nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende
anche  l'indicazione  di  possibili  interventi  migliorativi   delle
prestazioni energetiche dell'edificio o  dell'unita'  immobiliare,  a
seguito  della  loro  eventuale  realizzazione.  Le  spese   per   la
certificazione energetica, ovvero per l'attestato  di  qualificazione
energetica, rientrano negli importi detraibili. 
6. Ai fini di quanto disposto dai commi da 1 a 5 e  dall'articolo  1,
comma 350, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296  si  applicano  le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  sono  dettate  le
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4. 
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, si applicano, nella misura del 65  per  cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024. 
8. La detrazione di cui al comma 7 si applica, nella  misura  del  65
per cento, anche alle  spese  documentate  e  rimaste  a  carico  del
contribuente: 
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici  condominiali
di cui agli  articoli  1117  e  1117-bis  del  codice  civile  o  che
interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il  singolo
condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024; 
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di  cui
all'allegato M al decreto  legislativo  29  dicembre  2006,  n.  311,
sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a  un  valore
massimo della detrazione di euro 60.000; 
c) per l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di  micro-cogeneratori  in
sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020  al
31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione  di  euro
100.000.  Per  poter  beneficiare  della  suddetta   detrazione   gli
interventi in oggetto devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
primaria (PES),  come  definito  all'allegato  III  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4  agosto  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari  almeno  al  20
per cento. 
9. La detrazione di cui ai commi 7 e 8 e' ridotta al 50 per cento per
le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi  di
acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  di  infissi,  di
schermature solari e di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18
febbraio 2013. Sono esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al  presente
articolo   gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti    di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di  cui  al  primo
periodo. La detrazione si applica nella misura del 65 per  cento  per
gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o
con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica
ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   funzionare   in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. 
10. La detrazione nella misura del 50 per cento si  applica  altresi'
alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021  al  31  dicembre  2024  per
l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di  impianti  di  climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore  alimentati  da
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della  detrazione  di
euro 30.000. 
11. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al  31  dicembre  2024
per interventi di riqualificazione energetica di parti  comuni  degli
edifici condominiali, che interessino l'involucro  dell'edificio  con
un'incidenza superiore al 25 per cento della  superficie  disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 7  spetta
nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione  spetta,  nella
misura del 75 per cento, per le spese  sostenute  per  interventi  di
riqualificazione energetica relativi alle  parti  comuni  di  edifici
condominiali  finalizzati  a  migliorare  la  prestazione  energetica
invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualita' media di  cui
al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.
162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma  sono
calcolate su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a
euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita'  immobiliari  che
compongono l'edificio. 
12. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di  edifici
condominiali ricadenti nelle zone  sismiche  1,  2  e  3  finalizzati
congiuntamente  alla   riduzione   del   rischio   sismico   e   alla
riqualificazione energetica spetta, in  alternativa  alle  detrazioni
previste rispettivamente dal comma 11 e dall'articolo 371,  comma  4,
una detrazione nella misura dell'80 per  cento,  ove  gli  interventi
determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore,  o  nella
misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il  passaggio
a  due  classi  di  rischio  inferiori.  La  predetta  detrazione  e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica  su  un
ammontare delle spese non superiore a euro 136.000  moltiplicato  per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. 
13. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 11 e'  asseverata
da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici prevista  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico  26  giugno  2015  di  cui  al  citato  comma  11.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo
economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su
tali attestazioni, nonche' su  tutte  le  agevolazioni  spettanti  ai
sensi del presente articolo, con procedure e  modalita'  disciplinate
con decreto del Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La  non
veridicita' dell'attestazione comporta la  decadenza  dal  beneficio,
ferma restando la responsabilita' del professionista ai  sensi  delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo,  e'
autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di euro 500.000  per  l'anno
2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
14. Le detrazioni di cui ai commi da 7 a 18  sono  usufruibili  anche
dagli Istituti autonomi per le case  popolari,  comunque  denominati,
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'  sociali  dei  predetti
istituti,  istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono  ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing
e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per
interventi di efficienza energetica realizzati su immobili,  di  loro
proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  a  edilizia
residenziale pubblica, nonche'  dalle  cooperative  di  abitazione  a
proprieta' indivisa  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 
15. La detrazione spettante ai sensi dei commi da 7 a 18 e' ripartita
in dieci quote annuali di  pari  importo.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  24,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
16. Al fine di  effettuare  il  monitoraggio  e  la  valutazione  del
risparmio energetico conseguito a seguito della  realizzazione  degli
interventi di cui ai commi 7 e 8, l'Agenzia nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)
elabora le  informazioni  contenute  nelle  richieste  di  detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui  risultati
degli interventi al Ministero delle imprese e del made in  Italy,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze  territoriali.  Nell'ambito  di  tale  attivita',   l'ENEA
predispone il costante  aggiornamento  del  sistema  di  reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della  detrazione  fiscale  di
cui al comma 6, gia' attivo e assicura, su richiesta,  il  necessario
supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano. 
17. Con uno o piu' decreti del Ministro delle imprese e del  made  in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e  il  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  definiti  i  requisiti
tecnici che devono soddisfare gli interventi  che  beneficiano  delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di
costo specifici per  singola  tipologia  di  intervento,  nonche'  le
procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a  campione,  sia
documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad  accertare  il
rispetto  dei  requisiti  che  determinano  l'accesso  al  beneficio.
L'ENEA, ai fini di assicurare  coerenza  con  la  legislazione  e  la
normativa vigente in materia di efficienza energetica,  limitatamente
ai relativi contenuti  tecnici,  adegua  il  portale  attualmente  in
essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a  cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui ai commi da 7 a 18. 
18. La detrazione di cui ai commi da 7 a 18 spetta anche per le spese
documentate sostenute negli anni 2025,  2026  e  2027,  a  esclusione
delle spese per gli interventi  di  sostituzione  degli  impianti  di
climatizzazione   invernale   con   caldaie   uniche   alimentate   a
combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le  tipologie  di
interventi agevolati, pari al 36  per  cento  delle  spese  sostenute
negli anni 2025 e 2026 e  al  30  per  cento  delle  spese  sostenute
nell'anno 2027. La detrazione di cui al primo periodo  spettante  per
gli anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50 per cento delle spese per
gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per  l'anno  2027,
nel caso in cui le medesime spese siano sostenute  dai  titolari  del
diritto di  proprieta'  o  di  un  diritto  reale  di  godimento  per
interventi sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 
19. Le detrazioni fiscali di cui ai commi da  7  a  18  si  applicano
anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa
in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli
impianti  di  riscaldamento  o  produzione  di  acqua  calda   o   di
climatizzazione  delle  unita'  abitative,  volti  ad  aumentare   la
consapevolezza dei consumi energetici  da  parte  degli  utenti  e  a
garantire  un   funzionamento   efficiente   degli   impianti.   Tali
dispositivi devono: 
a) mostrare attraverso  canali  multimediali  i  consumi  energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati; 
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la  temperatura
di regolazione degli impianti; 
c)  consentire  l'accensione,  lo  spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto.