ART. 373
Misure temporanee sulla detrazione per il recupero del patrimonio
edilizio
(articolo 16, comma 1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo
17, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel
citato articolo 17, comma 1, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027,
a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari
al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30
per cento delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unita'
immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui
al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata
al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36
per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 nel caso in cui le
medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprieta'
o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.