(Testo unico imposte sui redditi-art. 373)
                              ART. 373 
Misure temporanee sulla detrazione per  il  recupero  del  patrimonio
                              edilizio 
(articolo  16,  comma  1,  decreto-legge  4  giugno  2013,   n.   63,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) 
 
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni  contenute  nell'articolo
17, per le spese documentate relative agli  interventi  indicati  nel
citato articolo 17, comma 1, sostenute negli anni 2025, 2026 e  2027,
a esclusione delle spese per gli  interventi  di  sostituzione  degli
impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta  lorda  pari
al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al  30
per cento delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a  un  ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  euro  96.000  per  unita'
immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di  cui
al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 e'  elevata
al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al  36
per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 nel  caso  in  cui  le
medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprieta'
o di  un  diritto  reale  di  godimento  per  interventi  sull'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.