(Testo unico imposte sui redditi-art. 374)
                              ART. 374 
                      Disposizioni transitorie 
(articolo 4, comma 1, lettera g),  decreto  legislativo  12  dicembre
2003, n. 344; articolo 13, commi da 2 a  5,  decreto  legislativo  29
novembre 2018, n. 142; articolo 6,  commi  2  e  3,  e  articolo  13,
            decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192) 
 
1. Per le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i  contratti  di
cui all'articolo 96,  commi  1  e  4,  gia'  posseduti  o  in  essere
all'inizio  del  primo  periodo  d'imposta  cui   si   applicano   le
disposizioni del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come
modificato dal decreto legislativo  12  dicembre  2003,  n.  344,  il
requisito di cui allo  stesso  articolo  96,  comma  1,  lettera  b),
sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti
dei  contratti   risultano   classificati   nella   categoria   delle
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo
d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta  le
disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986  come
modificato dal decreto legislativo 12  dicembre  2003,  n.  344;  per
quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di  entrata
in vigore delle  disposizioni  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica,  n.  917
del 1986 come modificate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344,  il  medesimo  requisito  sussiste  se  ne  e'   effettuata   la
classificazione nella medesima categoria  nel  bilancio  relativo  al
predetto periodo d'imposta. 
2. L'articolo 105, comma 5, si applica anche agli interessi passivi e
oneri finanziari assimilati che al termine del periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti  per  effetto  della
disciplina contenuta nell'articolo 96 del predetto testo unico  delle
imposte sui redditi nella  formulazione  vigente  anteriormente  alle
modifiche apportate con  l'articolo  1  del  decreto  legislativo  29
novembre 2018, n. 142. 
3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica di cui all'articolo 105, comma 4: 
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno
del  valore  e  dei  costi  della  produzione  nel  conto   economico
dell'esercizio  in  corso  al  31  dicembre  2018  o  degli  esercizi
precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:  ai
fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella
formulazione   vigente   anteriormente   alle   modifiche   apportate
dall'articolo 1 del decreto legislativo 29  novembre  2018,  n.  142,
hanno  concorso  alla  formazione  del  risultato   operativo   lordo
dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente;  al  termine
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto,
in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono  rilevanza  fiscale
negli esercizi successivi; 
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti
economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31  dicembre
2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto  di  voci  del
valore e dei costi della  produzione  rilevate  nel  conto  economico
dell'esercizio  in  corso  al  31  dicembre  2018  o  degli  esercizi
precedenti   sono   assunte   per   il   loro    valore    contabile,
indipendentemente  dal  valore,  eventualmente  diverso,   risultante
dall'applicazione delle disposizioni volte  alla  determinazione  del
reddito di impresa. 
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso  al
31 dicembre  2018  gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari
assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del  17
giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati  modificati
successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono
deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: 
a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto  a  partire
dal terzo periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2018, non  era  stato  utilizzato  per  la  deduzione  degli
interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della  disciplina
contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
l'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142; 
b)  l'importo  che   risulta   deducibile   in   applicazione   delle
disposizioni dell'articolo 105. 
5. Nelle dichiarazioni dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente puo'
scegliere, ai fini della deduzione degli interessi  passivi  indicati
nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di  cui  alla
lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4. 
6. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, secondo  periodo,
ha effetto anche per i periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso alla data del 31 dicembre 2024, se le  relative  dichiarazioni,
validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi  gli
accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi. 
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  13
dicembre 2024, n. 192, e agli articoli 276 e 277, commi  1  e  2,  si
applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2023;  dal  medesimo  periodo  d'imposta  non  trovano  piu'
applicazione: 
a) gli articoli 7-bis, comma 3,  e  13  del  decreto  legislativo  28
febbraio  2005,  n.  38;  le  divergenze   derivanti   dall'esercizio
dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e  comma
3, del citato decreto legislativo n. 38 del  2005,  determinate  alla
data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al  31
dicembre  2023,  concorrono,  per  quote  costanti,  alla  formazione
dell'imponibile del  medesimo  periodo  d'imposta  e  dei  successivi
quattro periodi di imposta; 
b) l'articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; i commi da 10 a 12 del citato articolo  15  non  trovano,
comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dal  1°
gennaio 2024; 
c) l'articolo 13-bis, commi da 5 a 8, del decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19; per la valutazione degli strumenti  finanziari  derivati
operata ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5,  terzo  periodo,  del
citato decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo vigente anteriormente
alle modifiche di cui al presente decreto, resta ferma la  disciplina
previgente fino all'estinzione degli  strumenti  finanziari  derivati
stessi; 
d) l'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
8. Per i proventi di  cui  all'articolo  97,  comma  3,  lettera  b),
incassati entro il termine del periodo di  imposta  in  corso  al  31
dicembre  2023  si  applicano  le  disposizioni  nel  testo   vigente
anteriormente  alle  modifiche  di  cui  al  decreto  legislativo  13
dicembre 2024, n. 192. 
9. Per le opere, i prodotti, le forniture e i  servizi  di  cui  agli
articoli 101, comma 6, e 102, comma 4, ancora in corso di lavorazione
o di esecuzione al termine del periodo di  imposta  in  corso  al  31
dicembre  2023  si  applicano  le  disposizioni  nel  testo   vigente
anteriormente  alle  modifiche  di  cui  al  decreto  legislativo  13
dicembre 2024, n. 192. 
10. La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto  forma
di obbligazioni,  di  titoli  cui  si  applica  la  disciplina  delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di  titoli
assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso  al
31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110,  comma  3,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  917  del  1986,  nel  testo  vigente
anteriormente  alle  modifiche  di  cui  al  decreto  legislativo  13
dicembre 2024, n. 192, concorre alla formazione  dell'imponibile  del
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. 
11. Le disposizioni degli articoli 277, comma 3, e 176, comma  4,  si
applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°  gennaio  2024.
Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio  2024,
continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione
per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma  2-ter,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  917  del  1986,  nel  testo  vigente
anteriormente  alle  modifiche  di  cui  al  decreto  legislativo  13
dicembre 2024, n. 192. 
12.  L'imposta  sostitutiva  versata  per  il  riallineamento   delle
differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1,
commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  agosto  2009,
n. 199, e' computata in diminuzione dell'imposta  sostitutiva  dovuta
ai sensi dell'articolo 277 qualora la relativa opzione e'  esercitata
nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  successivo  periodo
d'imposta ovvero puo' essere richiesta a  rimborso  o  utilizzata  in
compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33.