ART. 374
Disposizioni transitorie
(articolo 4, comma 1, lettera g), decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344; articolo 13, commi da 2 a 5, decreto legislativo 29
novembre 2018, n. 142; articolo 6, commi 2 e 3, e articolo 13,
decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)
1. Per le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti di
cui all'articolo 96, commi 1 e 4, gia' posseduti o in essere
all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come
modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il
requisito di cui allo stesso articolo 96, comma 1, lettera b),
sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti
dei contratti risultano classificati nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo
d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le
disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 come
modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; per
quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata
in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917
del 1986 come modificate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344, il medesimo requisito sussiste se ne e' effettuata la
classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al
predetto periodo d'imposta.
2. L'articolo 105, comma 5, si applica anche agli interessi passivi e
oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della
disciplina contenuta nell'articolo 96 del predetto testo unico delle
imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle
modifiche apportate con l'articolo 1 del decreto legislativo 29
novembre 2018, n. 142.
3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica di cui all'articolo 105, comma 4:
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno
del valore e dei costi della produzione nel conto economico
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi
precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai
fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella
formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate
dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142,
hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo
dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto,
in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale
negli esercizi successivi;
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti
economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre
2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del
valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi
precedenti sono assunte per il loro valore contabile,
indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante
dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del
reddito di impresa.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17
giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati
successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono
deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:
a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire
dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli
interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina
contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
l'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle
disposizioni dell'articolo 105.
5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente puo'
scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati
nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla
lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4.
6. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, secondo periodo,
ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2024, se le relative dichiarazioni,
validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli
accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13
dicembre 2024, n. 192, e agli articoli 276 e 277, commi 1 e 2, si
applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023; dal medesimo periodo d'imposta non trovano piu'
applicazione:
a) gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38; le divergenze derivanti dall'esercizio
dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e comma
3, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla
data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi
quattro periodi di imposta;
b) l'articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2; i commi da 10 a 12 del citato articolo 15 non trovano,
comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2024;
c) l'articolo 13-bis, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19; per la valutazione degli strumenti finanziari derivati
operata ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, terzo periodo, del
citato decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo vigente anteriormente
alle modifiche di cui al presente decreto, resta ferma la disciplina
previgente fino all'estinzione degli strumenti finanziari derivati
stessi;
d) l'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Per i proventi di cui all'articolo 97, comma 3, lettera b),
incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente
anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13
dicembre 2024, n. 192.
9. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli
articoli 101, comma 6, e 102, comma 4, ancora in corso di lavorazione
o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente
anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13
dicembre 2024, n. 192.
10. La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma
di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli
assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al
31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13
dicembre 2024, n. 192, concorre alla formazione dell'imponibile del
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
11. Le disposizioni degli articoli 277, comma 3, e 176, comma 4, si
applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.
Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024,
continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione
per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13
dicembre 2024, n. 192.
12. L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle
differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1,
commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2009,
n. 199, e' computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta
ai sensi dell'articolo 277 qualora la relativa opzione e' esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo
d'imposta ovvero puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33.