ART. 375
Norme di interpretazione autentica
(articolo 39, comma 1, primo periodo, legge 21 novembre 2000, n. 342;
articolo 138, comma 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo
2-bis, comma 3, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; articolo 36, commi
30 e 34-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 1, comma
35, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 5, comma 3, articolo 13,
comma 3, e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147; articolo 7-quinquies, commi 1 e 2, decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225; articolo 1, comma 162, legge 11 dicembre 2016,
n. 232; articolo 1, comma 271, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
articolo 1, comma 431, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1,
comma 98, legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1, comma 1-bis,
decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2025, n. 108; articolo 5-bis decreto-legge 24
giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2025, n. 109; articolo 18, comma 1, decreto-legge 30 giugno
2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2025, n. 118; articolo 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n.
186; articolo 5 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, si interpreta nel senso
che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano
classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6,
comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi;
b) si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, gli importi delle erogazioni liberali in
denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti
in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000;
c) le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 2, lettera f), si
interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e
servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o
pubblico, in conformita' a disposizioni di contratto collettivo
nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto
collettivo territoriale;
d) l'articolo 53, comma 8, si interpreta nel senso che i lavoratori
rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali
sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
1) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di
assunzione, della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede la continua
mobilita' del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di
un'indennita' o maggiorazione di retribuzione in misura fissa,
attribuite senza distinguere se il dipendente si e' effettivamente
recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta;
e) ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale
esistenza delle condizioni di cui alla lettera d), non e' applicabile
la disposizione di cui all'articolo 53, comma 8, e' riconosciuto il
trattamento previsto per le indennita' di trasferta di cui al
medesimo articolo 53, comma 7;
f) l'articolo 53, comma 10, primo periodo, si interpreta nel senso
che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli
articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini
della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti
ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7
aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º aprile 2018, fermo restando
quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione
dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti
ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati
sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le
parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione»;
g) quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazione o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche dei redditi di cui alla lettera f) del comma 3
dell'articolo 3;
h) le disposizioni dell'articolo 53, comma 11, si interpretano nel
senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di
lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di
dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore
a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla
settimana;
i) gli articoli 69, 77, 94 e 95 del presente testo unico e gli
articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di
aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti
reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e'
presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato,
accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle
imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123;
l) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 76, comma 1, si interpreta nel senso che il reddito
derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di
altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un
reddito diverso imponibile ai sensi della lettera p) dello stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul
bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai
sensi del comma 1, lettere b) e c), al ricorrere delle condizioni
temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e
integralmente di ogni diritto reale sul bene;
m) i fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o
delle regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in
forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o
convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo,
dell'articolo 97, comma 1, in materia di applicabilita' dell'imposta
sul reddito delle societa' allo Stato e agli enti pubblici;
n) per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle
sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei
regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai
sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte
seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme
corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e
dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia
prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.
Conseguentemente, l'articolo 97, comma 3, lettera a), si interpreta
nel senso che non sono considerate indennita' tassabili le somme
indicate nel primo periodo;
o) l'articolo 97, comma 7, si interpreta nel senso che non si
considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale
disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di
concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore
liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del
patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del
secondo periodo del medesimo comma 7, le riduzioni dei debiti
dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuita'
aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi degli articoli 57, 60 e 61 del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi
dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019,
pubblicati nel registro delle imprese, ovvero di un piano di
ristrutturazione soggetto a omologazione. Non si da' luogo al
rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di
interpretazioni difformi da quella di cui al primo periodo;
p) tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui
all'articolo 99, comma 2, non si comprendono gli interessi passivi
relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili
indicati dallo stesso articolo 99, comma 1;
q) l'articolo 110, comma 9, si interpreta nel senso che le
svalutazioni contabili dei crediti di modesta entita' e di quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure
concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso
un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di
risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui
sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in
tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla
cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi
contabili;
r) in deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 177, comma 4, si interpreta nel senso che le
disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 177, si
applicano a condizione che:
1) le percentuali di cui al comma 3 ivi indicate sussistano per le
partecipazioni dalla stessa detenute dalla societa' conferita
direttamente in soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 161,
comma 1, lettere b) o c), numero 1), oppure indirettamente tramite
altre societa' rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 161,
comma 1, lettere b) o c), numero 1, da essa controllate, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile;
2) il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle societa'
partecipate, rilevanti ai fini del numero 1), sia costituito
prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle
societa' di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una
percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al capitale
o al patrimonio superiori alle soglie indicate al comma 3, calcolate
tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa; a tal fine, il valore contabile dei patrimoni netti
delle societa' partecipate e' determinato sulla base dei dati
risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al
conferimento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena partecipativa e senza considerare i valori
contabili dei patrimoni netti delle societa' rientranti tra i
soggetti indicati all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c), numero
1);
s) l'articolo 185, comma 1, si interpreta nel senso che sono ammesse
in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro
le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui
il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto
sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso
in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla
natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni,
il contribuente puo' inoltrare all'amministrazione finanziaria
istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
t) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui all'articolo 185, comma 10, devono intendersi
riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui
all'articolo 53, comma 11;
u) l'articolo 1-bis, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si
interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato
previsto per le borse di studio conferite dalle universita' per
attivita' di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse
di studio conferite dalle universita' a decorrere dal 7 giugno 2025.
Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la
loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento
del loro conferimento;
v) all'articolo 286, commi 3 e 7, le parole: "gli investimenti
qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a
realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati".