(Testo unico imposte sui redditi-art. 375)
                              ART. 375 
                 Norme di interpretazione autentica 
(articolo 39, comma 1, primo periodo, legge 21 novembre 2000, n. 342;
articolo 138, comma 14, legge 23  dicembre  2000,  n.  388;  articolo
2-bis, comma 3, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; articolo 36,  commi
30 e 34-bis, decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo  1,  comma
35, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 5, comma 3, articolo 13,
comma 3, e articolo 15, comma 2,  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 147; articolo 7-quinquies, commi 1  e  2,  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225; articolo 1, comma 162, legge 11 dicembre 2016,
n. 232; articolo 1, comma  271,  legge  27  dicembre  2017,  n.  205;
articolo 1, comma 431, legge 27 dicembre 2019, n.  160;  articolo  1,
comma 98, legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo  1,  comma  1-bis,
decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2025, n. 108; articolo 5-bis  decreto-legge  24
giugno 2025, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2025, n. 109; articolo 18, comma 1,  decreto-legge  30  giugno
2025, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2025, n. 118; articolo 8, decreto legislativo  4  dicembre  2025,  n.
    186; articolo 5 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192) 
 
1. Ai fini del presente testo unico: 
a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  la
disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, si interpreta nel  senso
che  i  proventi   illeciti   ivi   indicati,   qualora   non   siano
classificabili nelle categorie di  reddito  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi; 
b)  si  intendono  ricompresi  tra  gli  oneri  detraibili  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 4, gli importi delle erogazioni  liberali  in
denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite  da  eventi  di
calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche  se  avvenuti
in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000; 
c) le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 2,  lettera  f),  si
interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere  e
servizi riconosciuti dal datore di  lavoro,  del  settore  privato  o
pubblico, in  conformita'  a  disposizioni  di  contratto  collettivo
nazionale di lavoro,  di  accordo  interconfederale  o  di  contratto
collettivo territoriale; 
d) l'articolo 53, comma 8, si interpreta nel senso che  i  lavoratori
rientranti nella disciplina ivi stabilita sono  quelli  per  i  quali
sussistono contestualmente le seguenti condizioni: 
1)  la  mancata  indicazione,  nel  contratto  o  nella  lettera   di
assunzione, della sede di lavoro; 
2) lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede la continua
mobilita' del dipendente; 
3) la corresponsione al dipendente,  in  relazione  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili  e  diversi,  di
un'indennita'  o  maggiorazione  di  retribuzione  in  misura  fissa,
attribuite senza distinguere se il dipendente  si  e'  effettivamente
recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta; 
e) ai lavoratori  ai  quali,  a  seguito  della  mancata  contestuale
esistenza delle condizioni di cui alla lettera d), non e' applicabile
la disposizione di cui all'articolo 53, comma 8, e'  riconosciuto  il
trattamento previsto  per  le  indennita'  di  trasferta  di  cui  al
medesimo articolo 53, comma 7; 
f) l'articolo 53, comma 10, primo periodo, si  interpreta  nel  senso
che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto
del Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  agli
articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  64,
costituiscono reddito nella misura del 50 per cento,  anche  ai  fini
della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali  dovuti
ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  fermo  restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo  7
aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º aprile 2018,  fermo  restando
quanto disposto dal primo periodo agli effetti  della  determinazione
dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti
ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.  18  del  1967,  sono  determinati
sulla base dell'intera  retribuzione  e,  all'articolo  2,  comma  3,
secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000,  n.  103,  le
parole da: «ad una retribuzione» fino  alla  fine  del  periodo  sono
sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione»; 
g)  quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,   per   il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazione o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto  anche  dei  redditi  di  cui  alla  lettera  f)  del  comma  3
dell'articolo 3; 
h) le disposizioni dell'articolo 53, comma 11,  si  interpretano  nel
senso che sono compresi nella loro applicazione anche  i  redditi  di
lavoro dipendente prestato all'estero  in  via  continuativa  e  come
oggetto esclusivo del  rapporto  dai  dipendenti  che,  nell'arco  di
dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo  superiore
a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla
settimana; 
i) gli articoli 69, 77, 94 e  95  del  presente  testo  unico  e  gli
articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili  e  di
aziende nonche' per la costituzione e  il  trasferimento  di  diritti
reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior  corrispettivo  non  e'
presumibile soltanto sulla  base  del  valore  anche  se  dichiarato,
accertato o definito ai fini dell'imposta di registro,  ovvero  delle
imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico  in  materia  di
imposta di registro e di altri tributi indiretti di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123; 
l) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.
212, l'articolo 76, comma 1, si interpreta nel senso che  il  reddito
derivante dalla concessione di  usufrutto  o  dalla  costituzione  di
altri diritti reali di godimento su un bene immobile  costituisce  un
reddito diverso imponibile ai sensi della  lettera  p)  dello  stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto  reale  sul
bene immobile, mentre si qualifica  come  plusvalenza,  tassabile  ai
sensi del comma 1, lettere b) e c),  al  ricorrere  delle  condizioni
temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e
integralmente di ogni diritto reale sul bene; 
m) i fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o
delle regioni, ancorche' affidati in gestione  a  soggetti  terzi  in
forza di disposizioni  legislative,  provvedimenti  amministrativi  o
convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo,
dell'articolo 97, comma 1, in materia di applicabilita'  dell'imposta
sul reddito delle societa' allo Stato e agli enti pubblici; 
n) per assicurare la corretta esecuzione in  ambito  nazionale  delle
sentenze di condanna della Corte europea dei diritti  dell'uomo,  dei
regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti  ai
sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento  della  predetta  Corte
seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme
corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli  e
dichiarazioni  unilaterali  non  sono  dovute  imposte  qualora   sia
prevista  la  clausola   di   esenzione   da   imposizione   fiscale.
Conseguentemente, l'articolo 97, comma 3, lettera a),  si  interpreta
nel senso che non sono  considerate  indennita'  tassabili  le  somme
indicate nel primo periodo; 
o) l'articolo 97, comma  7,  si  interpreta  nel  senso  che  non  si
considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale
disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in  sede  di
concordato  nella  liquidazione  giudiziale,  di  concordato   minore
liquidatorio e di concordato semplificato  per  la  liquidazione  del
patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive,  ai  sensi  del
secondo periodo  del  medesimo  comma  7,  le  riduzioni  dei  debiti
dell'impresa anche nei  casi  di  concordato  minore  in  continuita'
aziendale, di accordo di ristrutturazione  dei  debiti  omologato  ai
sensi degli articoli 57, 60 e 61 del codice della crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento  ai  sensi
dell'articolo 56 del citato  decreto  legislativo  n.  14  del  2019,
pubblicati  nel  registro  delle  imprese,  ovvero  di  un  piano  di
ristrutturazione  soggetto  a  omologazione.  Non  si  da'  luogo  al
rimborso   delle   maggiori   imposte   versate   per   effetto    di
interpretazioni difformi da quella di cui al primo periodo; 
p) tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili  di  cui
all'articolo 99, comma 2, non si comprendono  gli  interessi  passivi
relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli  immobili
indicati dallo stesso articolo 99, comma 1; 
q)  l'articolo  110,  comma  9,  si  interpreta  nel  senso  che   le
svalutazioni contabili dei crediti di modesta  entita'  e  di  quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a  procedure
concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano  concluso
un accordo di ristrutturazione dei debiti o  un  piano  attestato  di
risanamento, deducibili a decorrere dai periodi  di  imposta  in  cui
sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore  si  considera
assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte  in
tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede  alla
cancellazione del credito dal bilancio in applicazione  dei  principi
contabili; 
r) in deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.
212, l'articolo  177,  comma  4,  si  interpreta  nel  senso  che  le
disposizioni di  cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo  177,  si
applicano a condizione che: 
1) le percentuali di cui al comma 3 ivi indicate  sussistano  per  le
partecipazioni  dalla  stessa  detenute  dalla   societa'   conferita
direttamente in soggetti diversi da quelli di cui  all'articolo  161,
comma 1, lettere b) o c), numero 1),  oppure  indirettamente  tramite
altre societa' rientranti tra i soggetti  di  cui  all'articolo  161,
comma 1, lettere b) o c), numero 1, da  essa  controllate,  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile; 
2) il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle societa'
partecipate,  rilevanti  ai  fini  del  numero  1),  sia   costituito
prevalentemente  dal  valore  contabile  dei  patrimoni  netti  delle
societa' di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una
percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al  capitale
o al patrimonio superiori alle soglie indicate al comma 3,  calcolate
tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa; a tal fine, il valore contabile  dei  patrimoni  netti
delle  societa'  partecipate  e'  determinato  sulla  base  dei  dati
risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente  al
conferimento,  tenendo  conto   della   eventuale   demoltiplicazione
prodotta dalla catena partecipativa  e  senza  considerare  i  valori
contabili  dei  patrimoni  netti  delle  societa'  rientranti  tra  i
soggetti indicati all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c),  numero
1); 
s) l'articolo 185, comma 1, si interpreta nel senso che sono  ammesse
in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro
le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui
il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile  e'  prodotto
sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso
in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in  merito  alla
natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette  convenzioni,
il  contribuente  puo'  inoltrare   all'amministrazione   finanziaria
istanza d'interpello ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  11,
della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
t) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui all'articolo 185,  comma  10,  devono  intendersi
riferite anche ai  crediti  d'imposta  relativi  ai  redditi  di  cui
all'articolo 53, comma 11; 
u) l'articolo 1-bis, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n.  45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n.  79,  si
interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato
previsto per le borse  di  studio  conferite  dalle  universita'  per
attivita' di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse
di studio conferite dalle universita' a decorrere dal 7 giugno  2025.
Le borse di studio conferite prima di tale data  conservano,  per  la
loro intera durata, il regime fiscale agevolato  vigente  al  momento
del loro conferimento; 
v) all'articolo 286, commi  3  e  7,  le  parole:  "gli  investimenti
qualificati"  si  interpretano  come  "gli   impegni   vincolanti   a
realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati".