(CODICE CIVILE-art. 586)
                              Art. 586. 
 
              (Acquisto dei beni da parte dello Stato). 
 
  In mancanza di altri  successibili,  l'eredita'  e'  devoluta  allo
Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e
non puo' farsi luogo a rinunzia. 
 
  Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei  legati  oltre  il
valore dei beni acquistati.