Art. 103. Sono obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori dei beni laterali ai fiumi e torrenti le opere ed i provvedimenti necessari per la conservazione della navigazione e del territorio dello Stato, e per impedire i disalveamenti ed i danni derivanti dalle inondazioni. Le opere designate al capoverso b dell'articolo 94 diverranno obbligatorie per tutti gl'interessati, quando siano ordinate per legge. A richiesta dei principali o immediati interessati, e quando sia voluto dalla gravita' e dalla estensione dei danni minacciati, il Governo potra' rendere obbligatorie pei proprietari e possessori anzidetti, come per le provincie e pei comuni, anche le opere necessarie alla difesa delle sponde dalle corrosioni. Le spese verranno divise a norma della categoria delle opere cui esse si riferiscono.