(Allegato F-art. 103)
 
                              Art. 103. 
 
  Sono obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie,
per i comuni e per i proprietari e possessori dei  beni  laterali  ai
fiumi e torrenti  le  opere  ed  i  provvedimenti  necessari  per  la
conservazione della navigazione e del territorio dello Stato,  e  per
impedire i disalveamenti ed i danni derivanti dalle inondazioni. 
 
  Le opere designate  al  capoverso  b  dell'articolo  94  diverranno
obbligatorie per tutti  gl'interessati,  quando  siano  ordinate  per
legge. 
 
  A richiesta dei principali o immediati interessati,  e  quando  sia
voluto dalla gravita' e dalla estensione  dei  danni  minacciati,  il
Governo potra' rendere  obbligatorie  pei  proprietari  e  possessori
anzidetti, come per  le  provincie  e  pei  comuni,  anche  le  opere
necessarie alla difesa delle sponde dalle corrosioni. 
 
  Le spese verranno divise a norma della categoria  delle  opere  cui
esse si riferiscono.