ART. 219 (R)
                  (Annullamento per irreperibilita)

   1.  Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita
ai  sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio
annulla  il  credito,  previo  parere  conforme dell'Avvocatura dello
Stato,  ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, per gli importi ivi previsti.