Art. 212. 
 
                   Procedure di controllo interno 
  1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure
di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei
dati  e  delle  informazioni  utili  ai  fini  dell'esercizio   della
vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione. 
  2. Le imprese di cui all'articolo  211,  comma  1,  sono  tenute  a
fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste  ai  fini
dell'esercizio  della   vigilanza   supplementare   sull'impresa   di
assicurazione o sul gruppo assicurativo.