Art. 213. 
 
                        Vigilanza informativa 
 
  1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le
modalita' ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le
informazioni  utili  all'esercizio  della   vigilanza   supplementare
sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo. 
  2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo  210  non
forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni  richieste,  l'Istituto
puo' rivolgersi direttamente alle  imprese  incluse  nell'area  della
vigilanza supplementare sull'impresa assicurativa per  acquisire  con
le modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e
informazioni,  ferma  restando  la  cooperazione  fra  le   autorita'
prevista dall'articolo 10.