Art. 214. 
 
                         Vigilanza ispettiva 
 
  1. Ai fini della verifica  dei  dati  e  delle  informazioni  sulla
vigilanza  supplementare  sull'impresa  di   assicurazione   di   cui
all'articolo 210, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni,  direttamente  o
tramite soggetti incaricati, presso le  seguenti  imprese,  con  sede
legale nel territorio della Repubblica: 
    a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana;
    b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana; 
    c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di
assicurazione  italiana  o  le  imprese  comunque  con   quest'ultima
soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 
  2. Ai fini della verifica  dei  dati  e  delle  informazioni  sulla
vigilanza  supplementare  sull'impresa  di   assicurazione   di   cui
all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere  a),
b)  e  c),  del  comma  1,  ovvero  delle  imprese  di  assicurazione
controllate  o  partecipate  dall'impresa  di  assicurazione  di  cui
all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato  membro,
si applica l'articolo 206. 
  3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese  diverse  da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni  utili  per  l'esercizio
della vigilanza supplementare sull'impresa di  assicurazione  di  cui
all'articolo 210.