Art. 402
                          Autorita' civili

1.  Hanno  il  potere  di  ordinare  requisizioni  le amministrazioni
centrali  dello  Stato,  previe  intese  fra di loro, provvedendovi a
mezzo  dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal
caso prenderanno accordi con i prefetti.
2.  In  caso  di  urgente  necessita' i prefetti possono ordinare, di
propria iniziativa, requisizioni.